Siracusa, 3 gennaio 2015: Si approvi immediatamente, senza perdere ulteriore tempo, il mio Disegno di Legge n. 879 che destina 19 milioni di euro a favore della CRIAS, in modo tale che gli agricoltori siciliani, e in modo particolare quelli che sono stati colpiti dagli avversi agenti atmosferici del 31 dicembre 2014 e 1 gennaio 2015, possano avere delle risorse immediate da poter investire per ricostruire le loro aziende e le serre ormai distrutte. Lo dichiara l’On. Vincenzo Vinciullo, Vice Presidente Vicario della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.
Questa dovrebbe essere la prima risposta immediata, senza indugio, che il Governo regionale dovrebbe dare, senza false promesse agli agricoltori, in attesa che, di concerto col Governo nazionale, possano essere trovate ulteriori soluzioni, prima fra tutte, ha concluso l’On. Vinciullo, il blocco del pagamento delle rate bancarie scadute, oltre alla sospensione del pagamento di ogni tipo di tassa e di imposta, stante l’avvenuta impossibilità per gli agricoltori di avere dei redditi con i quali poter pagare.
Allegato alla presente si invia il Disegno di Legge n. 879 e la relazione.
Vice Presidente Vicario della Commissione Bilancio
Componente della Commissione per il Regolamento
Presidente dell’Intergruppo Parlamentare per i rapporti fra la Sicilia e la Libia
Presidente della Sottocommissione ‘Partecipate’
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni finanziarie in favore della Crias
di iniziativa parlamentare
presentato dall’onorevole Vinciullo
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi,
il presente disegno di legge si propone di rimpinguare il fondo unico a gestione separata istituito presso la CRIAS ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, cui si è attinto, per 19.000 migliaia di euro, per dare copertura finanziaria alla legge 7 novembre 2014, n. 25.
La finalità del suddetto fondo a gestione separata, è anche quella di promuovere e sostenere l’agricoltura, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, concedendo finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese agricole singole, associate e cooperative, aventi qualsiasi forma giuridica con sede nel territorio regionale e regolarmente iscritte alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, diretti all’acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all’esercizio dell’attività agricola.
Si aggiunga, inoltre, che il fondo, soprattutto in questo periodo di grave crisi economica, rappresenta uno dei pochi strumenti a disposizione delle imprese agricole siciliane per l’acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all’esercizio dell’attività agricola.
Si tenga, altresì, presente che il prelievo di 19.000 migliaia di euro ha comportato, nell’immediato, l’impossibilità di dar seguito al quarto bando per la concessione dei suddetti aiuti alle imprese agricole, il che rende necessaria l’approvazione della presente norma, tenuto anche conto che la stessa CRIAS ai autofinanzia con gli interessi e le commissioni sui finanziamenti erogati.
L’utilizzo del capitolo 613950 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014, a copertura della spesa prevista dal comma 1 dell’articolo 1 del presente disegno di legge, è reso possibile dal fatto che le somme attualmente disponibili sullo stesso non saranno impegnate entro il 31 dicembre 2014 e le stesse, quindi, andrebbero in economia.
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1
Ripristino delle disponibilità del fondo a gestione separata istituito presso la CRIAS ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6
1. Il fondo a gestione separata, istituito presso la CRIAS ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità di cui all’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è incrementato, nell’esercizio finanziario 2014, della somma di 19.000 migliaia di euro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell’UPB 4.2.2.8.3, capitolo 613950.
Art. 2
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.