Palermo, 5 maggio 2017: La Corte Costituzionale non si è mai pronunciata sulla mia legge sull’acqua pubblica, bensì sul Disegno di Legge n.455 presentato dal Governo regionale.Devo quindi pensare di dedurre che la calura pre-estiva comincia a produrre i primi effetti. Lo dichiara l’On. Vincenzo Vinciullo, Presidente della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARSLa pronuncia dei Giudici delle Leggi non interviene sull’ossatura della legge, ma si sofferma solo su alcuni commi della Legge regionale n.19 del 2015, senza peraltro intaccarne minimamente l’impostazione pubblicista, voluta dal Parlamento siciliano, che si è adeguata alla volontà del popolo sovrano che, attraverso un referendum, ha stabilito, voluto e deciso che l’acqua deve ritornare pubblica.La decisione della Corte Costituzionale, che ha peraltro operato, ricorrendo ai poteri un tempo riconosciuti all’alta Corte di Giustizia, è avvenuta con l’assenza gravissima, immotivata e inspiegabile della Regione Siciliana, che, ha proseguito l’On. Vinciullo, non si è costituita in giudizio, venendo meno, in questo modo, ai suoi compiti istituzionali, che vogliono che le leggi votate dal Parlamento devono essere difese in tutti gli eventuali gradi di giudizio.Offende, quindi, questa decisione del Governo regionale, che ha lasciato la norma indifesa di fronte all’attacco immotivato del Governo nazionale.Basta pensare che la stessa Corte Costituzionale riconosce di avere sull’argomento tenuto un comportamento diverso nei confronti della Regione autonoma della Valle D’Aosta (sent.142/2015) e della Provincia autonoma di Trento (sent.51/2013).Peraltro, i Giudici delle Leggi non hanno abrogato l’art.1, che stabilisce principi e finalità della legge, riconoscendo addirittura “non fondata la questione di legittimità dell’art.1 comma 2 lettera c) della legge siciliana, così come non viene toccato l’intero art. 2 sul riordino delle competenze.All’art. 3 viene messa in discussione solo la lettera i), peraltro totalmente ininfluente ai fini della gestione del servizio idrico nella città di Siracusa.L’art. 4, composto da 18 fra commi e lettere, viene dichiarato illegittimo solo su 7 fra commi e lettere.L’art. 5, composto da 6 commi, viene dichiarato illegittimo solo su 2.Gli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 vengono riconosciuti tutti legittimi.Solo l’art 11, relativo alle tariffe, composto fra l’altro da un solo comma, viene dichiarato illegittimo.Quindi, nonostante l’assenza di costituzione in giudizio, cioè inaudita altera parte, la norma, legittimamente, mantiene tutta la sua validità giuridica e costituzionale.Non si capisce, quindi, come l’Amministrazione Comunale di Siracusa possa giustificare, ricorrendo a questa sentenza, una gara fatta per l’aggiudicazione del servizio idrico nel silenzio più assordante delle Gazzette Ufficiali Regionali, Nazionali ed Europee.Alle volte, ha concluso l’On. Vinciullo, è proprio vero che il silenzio è d’oro.