Il Commissario Straordinario dott. Filippo Gagliano e il Responsabile del Servizio delle Entrate, dott. Carmelo Lorefice ricordano agli utenti che il 16 ottobre prossimo va effettuato il versamento in acconto della TA.SI il nuovo tributo sugli immobili, mentre il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2014.
Sono tenuti al pagamento della TASI sia i proprietari o possessori o detentori a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compreso l’abitazione principale, che i proprietari di aree scoperte e
aree edificabili.
Di seguito lo specchietto riassuntivo:
SCADENZA |
TRIBUTO |
IMMOBILE |
ALIQUOTA |
Codice Tributo |
Codice Ente |
1^ Rata 16 ottobre
2^ Rata 16 dicembre |
TA.SI |
Abitazione principale e pertinenze |
0,2 % |
3958 |
H574 |
1^ Rata 16 ottobre
2^ Rata 16 dicembre |
TA.SI |
Abitazioni principali categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze |
0,0 % |
// |
// |
1^ Rata 16 ottobre
2^ Rata 16 dicembre |
TA.SI |
Immobili diversi da abitazioni principali |
0,1 % |
3961 |
H574 |
1^ Rata 16 ottobre
2^ Rata 16 dicembre |
TA.SI |
Aree fabbricabili |
0,1 % |
3960 |
H574 |
1^ Rata 16 ottobre
2^ Rata 16 dicembre |
TA.SI |
Fabbricati di categoria D ad uso strumentale |
0,1 % |
3959 |
H574 |
IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE
- Per gli immobili a disposizione concesse in locazione, ad uso domestico, con regolare contratto ed idonea registrazione, secondo le norme vigenti in materia, con contestuale trasferimento di residenza da parte del conduttore, e fino a permanenza di tali condizioni l’aliquota Tasi per l’anno 2014 è pari allo 0 per 1000 sulla rendita catastale rivalutata, sia per i possessori che per i detentori
- Per gli immobili a disposizione concesse in locazione con regolare contratto ed idonea registrazione, secondo le norme vigenti in materia, ad uso ufficio e/o studio professionale e ad uso commerciale e/o artigianale e fino a permanenza di tali condizioni, l’aliquota Tasi per l’anno 2014 è pari al 1 X 1000, sulla rendita catastale rivalutata, divisa nella misura del 70 % dell’imposta per i proprietari e 30 % dell’imposta per gli inquilini.
Per gli anni successivi si considerano applicate le stesse aliquote salvo diversa deliberazione da parte del Consiglio Comunale.
RIDUZIONI ED ESENZIONI
Una riduzione complessiva del 30% è prevista:
- Per le abitazioni principali, con unico residente, di proprietà di cittadini ricoverati in maniera stabile, comunque per più di 183 giorni nell’arco dell’anno solare, presso case di cura o di riposo.
- Riduzione complessiva del 50% per le abitazioni occupate in modo permanente da persone che versano in condizioni economiche disagiate con ISEE compreso tra €. 5.001,00 e €. 7.500,00;
- Sono esenti le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune;
- Sono esenti le abitazioni occupate in modo permanente da persone che versano in condizioni economiche, disagiate con reddito ISEE fino a €. 5.000,00;
Per ottenere la riduzione o l’esenzione di cui sopra è necessario presentare una istanza comprovante le circostanze che danno luogo al beneficio, utilizzando la modulistica all’uopo predisposta e reperibile dal sito istituzionale del comune di Rosolini, www.comune.rosolini.sr.it
L’ufficio procederà alle opportune verifiche e comunicherà al contribuente l’approvazione della riduzione. Qualora cessino le circostanze per richiedere la riduzione sarà obbligo del contribuente comunicare all’ufficio delle entrate, entro 30 giorni, il venir meno delle cause di riduzione.
ESCLUSIONI
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’art.1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva.
Si ricorda a tutti gli utentti che per maggiori informazioni e/o chiarimenti si può consultare il Regolamento comunale sulla I.U.C. pubblicato sul sito istituzionale, www.comune.rosolini.sr.it e/o contattare il Servizio delle Entrate Ufficio Tributi di via Tobruk n. 41 tel 0931500620,610,258; fax 0931502141; mail tributi.rosolini@gmail.com
IL RESPONSABILE
Giuseppe Lorefice