Motivi di igiene e sicurezza pubblica hanno indotto il Sindaco Corrado Calvo ad emettere in data 23. gennaio c.m. l’ordinanza n.5 ( che si allega al presente) con la quale disciplina gli obblighi di condotta per i proprietari di cani su tutto il territorio urbano. L’emissione dell’ordinanza sindacale è stata voluta fortemente dall’Amministrazione Comunale in materia di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, parco giochi), con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini, anziani. Diverse le norme inserite nell’ordinanza a cui i proprietari devono attenersi in modo scrupoloso al fine di non incorrere in sanzioni amministrative. Tra le disposizioni adottate spicca il divieto di stazionamento negli spazi pubblici, gli accorgimenti da adottare quando si porta in giro il cane ( guinzaglio, museruola, pinze e palette per la pulizia in caso di deiezione degli animali ecc.); il divieto di stazionamento con i cani nei parchi, giardini pubblici e piazze quali: Area Madonnina (passeggiata comunale), Parco Giovanni Paolo 2°, Piazza C. Petrolo, Piazza Saro Adamo, Piazza Garibaldi, Piazza Masaniello, Piazza C. Frasca, Piazza Grande, Piazza Padre Pio, Piazza Europa, Piazza Savarino, Piazza SS. Crocifisso); il divieto assoluto di ingresso presso la Villetta Comunale “Salvatore Cultrera” di via Ronchi e la Villetta Comunale di piazza 24 Maggio. Divieti e obblighi che non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti e a quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia e della Protezione Civile. Diversificate le sanzioni pecuniarie previste in caso di violazione di quanto disposto con detta ordinanza. A vigilare sulle disposizioni impartite il locale Comando di P.M. “L’Amministrazione Comunale – afferma il Sindaco Calvo – con questa ordinanza ha inteso garantire un’attenzione nei confronti di una problematica che rappresenta una testimonianza di grande senso civico. Il rispetto degli animali e dei luoghi che viviamo come spazi comuni nel nostro paese è segno di crescita civile della nostra comunità e per questo l’Amministrazione comunale chiede a tutti i cittadini il rispetto di tale ordinanza, perché solo così riuscirà a testimoniare l’appartenenza ad una comunità che costruisce il proprio futuro sul rispetto delle regole del vivere comune”.
IL RESPONSABILE
Giuseppe Lorefice
COMUNE DI ROSOLINI
PROVINCIA DI SIRACUSA
Ordinanza n. 05 del 23/01/2014
IL SINDACO
Oggetto: Ordinanza sul benessere dei cani e tutela dell’incolumità all’ aggressione dei cani e tutela della salute pubblica
Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide su suolo pubblico (strade, marciapiedi, parco giochi ecc.) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce piu’ esposte, quali bambini e anziani;
Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell’ igiene del suolo pubblico e il decoro dell’ ambiente urbano:
Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall’ altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresi’ necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;
Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, per talune razze, muniti anche di museruola;
Vista la Legge n. 281/1991;
Vista la L.R. n. 15/2000,
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Vista l’ Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento d’Igiene;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana;
ORDINA
- Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’ animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.
- Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
- Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’ incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui si vive.
E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di impedire che l’animale sporchi, con deiezioni: le strade, i marciapiedi, i portici, gli attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini e gli spazi prospicienti, nonché qualsiasi altro spazio pubblico, dei centri abitati del Comune di Rosolini.
A tal fine è fatto obbligo ai proprietari dei cani o alle persone incaricate della loro custodia:
- nell’accompagnamento dei cani munirsi di apposite pinze, palette o sacchetti per la raccolta delle deiezioni depositate dagli animali e provvedere immediatamente alla completa pulizia ed asportazione delle deiezioni medesime.
E’ vietato ai cani lo stazionamento nei parchi, giardini pubblici e piazze seguenti:
– Area Madonnina (Passeggiata Comunale);
– Parco Giovanni Paolo II;
– Piazza C. Petrolo;
– Piazza S. Adamo;
– Piazza Garibaldi;
– Piazza Masaniello;
– Piazza C.Frasca;
– Piazza Grande;
– Piazza Padre Pio;
– Piazza Europa;
– Piazza Savarino (Via Carducci);
– Piazza G. Savarino (Via Sipione);
– Piazza S.S. Crocifisso,
– Nonché nelle aree prospicienti e in quelle appositamente predisposte per il gioco dei bambini.
Nei suddetti luoghi e nelle pubbliche vie è possibile il passaggio dei cani solo se al guinzaglio e provvisti di museruola.
- E’ vietato in ogni caso l’ingresso ai cani anche se al guinzaglio e provvisti di museruola, nei seguenti giardini e piazze:
– Villetta Comunale “Salvatore Cultrera” di Via Ronchi;
– Villetta Comunale 24 Maggio.
3. I cani a guardia di case, orti, giardini e poderi, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno ai passanti; i proprietari dei cani devono segnalare con apposito cartello o scritta la presenza degli stessi.
Inoltre i proprietari dei cani nelle ore notturne e di riposo, devono assicurarsi che gli animali non arrechino disturbo alla quiete pubblica.
Gli obblighi o divieti di cui sopra non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti ed a quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia e della Protezione Civile.
Le Forze dell’Ordine presenti nel territorio sono incaricate della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
- MANCATO USO DELLA MUSERUOLA O DI GUINZAGLIO
Non recare con se una museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l’ incolumità altrui –anche degli animali- nonché in caso di richiesta in tal senso da parte delle Autorità competenti o condurre il cane senza guinzaglio o con un guinzaglio ad una misura maggiore di mt 1,50
– Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi e per effetti dell’ art.7/bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
- STRUMENTI IDONEI ALLA RACCOLTA FECI
Per il mancato porto di una attrezzatura per la pulizia e l’ esportazione degli escrementi dell’animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico:
– Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 28,00 a € 173,00, ai sensi e per gli effetti dell’ art.17, commi 1 e 4, L.R. n. 15/2000 e s.m.i.
Per la mancata rimozione degli escrementi dell’ animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico:
– Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 58,00 a € 173,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, commi 2 e 5, L.R. n. 15/2000 e s.m.i.
- OMESSA O INIDONEA CUSTODIA
Non custodire con le debite cautele ovvero per l’abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione:
– Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 578,00 a € 1.733,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. n. 15/2000 e smi.
Per quanto non espressamente previsto è fatto rinvio alla normativa vigente.
IL SINDACO
ING. CORRADO CALVO