Ordinanza n. 46 del 29/04/2010
IL SINDACO
Premesso che periodicamente e in maniera ricorrente pervengono esposti da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni siti edificabili e non di proprietà privata, posti sia all’interno che all’esterno del centro urbano, divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant’altro;
che nel centro abitato di questo Comune e nelle immediate vicinanze esistono diverse aree nelle quali sono presenti erbacce che nascondono rifiuti di ogni genere, i quali costituiscono un habitat per la proliferazione di insetti, roditori e parassiti, quindi a rischio per l’igiene e la pubblica incolumità;
che analogo problema presentano i numerosi fondi privati prospicienti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei proprietari, i quali non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami, di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, costituenti anche pericolo di innesco di incendi;
Ritenuto, pertanto, indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tendenti alla eliminazione di tali inconvenienti mediante interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all’interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell’igiene pubblica e della pubblica incolumità,
Vista la legge 21-11-2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
Visto il T.U. della Legge di P.S. 18-06-1931, n. 773;
Viste le Leggi Regionali n.16 del 06-04-1996 e n.14 del 31-08-1998;
Visto il D.L/vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
Visto il Titolo III del D.L/vo n. 139 dell’ 08-03-2006 in materia di prevenzioni incendi;
Visto l’art. 255 del D.L/vo 03-04-2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
Vista l’ordinanza sindacale n. 72 del 31 ottobre 1991;
Vista le proprie Ordinanze n. 130 del 19-08-2008, n. 169 del 19-11-2008 e n. 52 del 21/04/2009;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
1) I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i responsabili di cantieri edili e stradali, gli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, i proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all’aperto e di aree in genere inedificate, ciascuno per le proprie competenze, devono procedere alla loro manuten-zione tenendole sempre sgombre da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto.
2) I soggetti indicati nel punto precedente dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri insetti infestanti.
3) In tutte le aree incolte è obbligatorio lo sfalcio delle erbe infestanti o l’aratura in prossimità dei periodi estivi di massimo rischio di incendi boschivi, lavori questi atti a prevenire gli stessi.
4) I proprietari e i conduttori dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare le strade e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse ed evitare i conseguenti pericoli che ne possono derivare per l’incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. In particolare presso le curve stradali, le siepi e la ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada.
5) I proprietari e/o conduttori dovranno procedere con immediatezza agli interventi di pulizia predetti, che dovranno avere inizio entro il termine massimo di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo ove necessario all’assistenza della Forza Pubblica.
6) Gli interventi di pulizia e i trattamenti di disinfestazione di cui ai superiori punti da 1) a 4) dovranno essere effettuati entro la fine del mese di maggio di ciascun anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
Gli uffici comunali competenti, nel caso in cui i proprietari non abbiano eseguito i lavori di pulizia entro il mese di maggio ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, diffideranno i proprietari a provvedervi nel termine massimo di 15 giorni con espresso avvertimento che, in caso contrario, si procederà alla esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
7) Tutti i materiali di scarto ottenuti dalla rimozione di rifiuti, dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte, dovranno essere trasportati in centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge. Sarà consentita la bruciatura dei prodotti derivanti da sfalcio e diserbo solo sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, dietro preventivo nulla osta del Comune.
8) Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati.
9) Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, stabilito di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo, sono vietate, ai sensi deIl’art. 10, comma 5, della Legge 353 del 21 novembre 2000, tutte le azioni e le attività che, anche solo potenzialmente, possono determinare l’innesco d’incendio. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle suddette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per negligenza e/o inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.
10) Sono vietati l’abbandono e il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali sotterranee (art.192 D/Lgs 152/06).
Ferme restando le sanzioni di legge e quelle prescritte dalla presente Ordinanza, chiunque viola il predetto divieto è tenuto a procedere in solido con il proprietario dell’area e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
La rimozione e l’avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire entro il termine perentorio massimo di giorni 15 (quindici) dalla notifica agli interessati della relativa Ordinanza. Detto termine per motivi di urgenza e di salvaguardia della pubblica incolumità e per ragioni igienico-sanitari, potrà essere adeguatamente ridotto. Sarà altresì fissato un termine non superiore a giorni 60 (sessanta), per il ripristino dello stato dei luoghi.
Decorsi i superiori termini senza che si sia ottemperato all’ordinanza si procederà alla esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
11) L’ordinanza sindacale n. 169 del 13 novembre 2008 è revocata.
DISPONE
Chiunque viola la presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative di legge e alla denuncia all’A.G. per violazione all’art. 650 c.p., come di seguito specificate:
a) nel caso di mancato sfalcio e diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da Euro 148,00 ad Euro 594,00 determinata ai sensi dell’art.29 del Codice della Strada;
b) nel caso di mancato sfalcio e diserbo, ovvero di mancata pulizia di aree incolte in genere, e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali, sarà elevata una sanzione di Euro 150,00;
c) nel caso di abbandono o depositi di rifiuti vari su aree incolte, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 105,00 ad Euro 620,00 ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs n. 152/2006;
d) nel caso di abbandono di rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 155,00 ai sensi dell’art. 255 deI D.Lgs n. 152/2006, già citato;
e) nel caso di azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo (periodo dal 15 giugno al 30 settembre) sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1.032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00, ai sensi dell’art.10 della Legge n. 353 del 21-11-2000 e nel contempo verrà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 Codice penale.
DEMANDA al Comando di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell’Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle modalità e tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Dalla Residenza Municipale, 29 Aprile 2009.
IL SINDACO
Antonino Savarino