L’ex deputato regionale dell’Mpa, Giuseppe Gennuso, ha inviato una lettera – diffida al presidente della Regione, Rosario Crocetta, a quello dell’Ars, Giovanni Ardizzone, al direttore generale dell’assessorato regionale alle Autonomie locali e per conoscenza al procuratore della Corte dei Conti, affinché si esegua la sentenza emessa dal Cga. La sentenza, che indice nuove elezioni per le Regionali del 2012, in sei sezioni di Pachino e tre di Rosolini, è stata notificata ai vertici dell’Assemblea regionale siciliana ed alla Presidenza, lo scorso 12 febbraio.
Gli avvocati di Gennuso affermano inoltre che “ la sentenza (immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 112 comma 1 del CPA) è stata depositata in data 5 febbraio 2014 ed è già stata notificata; Che, a seguito di tale statuizione, la rinnovazione parziale delle elezioni rappresenta un atto “di carattere vincolato” (cfr. Consiglio di Stato n. 6975/11 e TAR Catanzaro n.914/11 in materia di ripetizione di elezioni a seguito di annullamento giurisdizionale) “.
Gli avvocati di Gennuso aggiungono: “Deve applicarsi l’art. 3 dello statuto della Regione siciliana ai sensi del quale “Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione e pertanto, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta in 5.2.2014) e dunque entro il 06.05.2014 dovranno ripetersi le elezioni regionali nelle sezioni indicate nella sentenza del CGA”.
Vengono sollecitati gli organi preposti, negli ambiti di rispettiva competenza, “ad adottare gli atti dovuti per procedere al disposto rinnovo delle operazioni elettorali nelle sezioni 3, 7 e 11 del Comune di Rosolini e 2,11,13,14,15 e 23 del Comune di Pachino, al fine di procedere alla nuova proclamazione degli eletti alla carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana della provincia di Siracusa”.
Nella lettera inviata da Gennuso, viene pure citata anche una sentenza della Corte Costituzionale (Cfr. Corte Cost., sent. n. 115 del 1972 e n. 167 del 1985; cfr. anche C.G.A. sez. giur., sent. n. 58 del 12 marzo 1992) con la conseguenza che a fronte del disposto annullamento giurisdizionale del verbale di proclamazione, viene meno il titolo legittimante l’esercizio delle funzioni di deputati e non è consentita alcuna prorogatio nelle funzioni dei parlamentari eletti con il verbale di proclamazione annullato. Nella lettera diffida dell’ex parlamentare dell’Mpa, viene inoltre evidenziato “che anche al fine di non incidere sul corretto Plenum dell’Assemblea ed evitare il protrarsi di situazioni che vedono allo stato permanere nelle funzioni soggetti la cui proclamazione è stata annullata dall’Autorità Giudiziaria, con conseguente danno erariale, è necessario procedere immediatamente al disposto rinnovo delle operazioni elettorali”.
Siracusa, 19 febbraio 2014
f.to
Giuseppe Gennuso
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