servizio di Cecilia Galizia dal gazzettino del sud est –
Condannato definitivamente il Comune di Rosolini ad un risarcimento di oltre € 400.000,00 in favore di alcuni dei proprietari delle aree utilizzate per la esecuzione dei lavori di cui al progetto per l’acquisizione ed urbanizzazione primaria e secondaria delle aree destinate all’edilizia pubblica della zona Sant’Alessandra alta 1° lotto.
Con la sentenza 47/2016 del 18/2/2016 il CGA di Palermo ha posto la parola fine ad una vicenda giudiziaria correlata alla procedura espropriativa indicata in oggetto che dura da oltre 10 anni. Infatti, nel 2001 l’Amministrazione Comunale, dovendo procedere ad effettuare una serie di interventi di urbanizzazione nella zona alta della città, procedeva ad occupare dei terreni di privati. Tuttavia il decreto di esproprio veniva emesso solo nel 2009, quando ormai il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità era scaduto, cosicchè il TAR Catania con una prima sentenza la n. 1462/2012, accoglieva il ricorso presentato dai proprietari ed annullava il predetto Decreto di esproprio, condannando l’Amministrazione a restituire i beni espropriati ai privati o in alternativa ad acquisirli pagando il risarcimento del danno, nonché l’indennità di occupazione.
Il Comune di Rosolini in ottemperanza alla detta sentenza si determinava ad acquisire nel 2013 i predetti terreni e determinava il risarcimento dovuto ai privati in poco più di €20.000,00. Intanto, i proprietari avevano proposto tramite il loro legale Avv. Pinello Gennaro ricorso per l’ottemperanza della sentenza 1462/2012 ed impugnavano anche tali determine di acquisizione sanante ex art. 42 bis del T.U. nella parte in cui quantificavano in maniera del tutto errata il detto risarcimento dovuto agli stessi in forza della sentenza 1462/2012. Il TAR nominò un verificatore e con la sentenza 2602/2014 condannava il Comune di Rosolini a corrispondere a titolo di risarcimento la somma di circa € 440.000,00 in favore dei detti proprietari. Tale sentenza veniva impugnata dal Comune di Rosolini al CGA di Palermo, che con la sentenza 47/2016 depositata il 18/2/2016, ha disatteso i motivi principali dell’appello proposto dal Comune di Rosolini, confermando l’ammontare del risarcimento del danno determinato dal TAR di Catania e statuendo però, in parziale accoglimento dell’appello in rettifica della sentenza appellata che l’ammontare del 5 % annuo dovuto a titolo di risarcimento da occupazione sine titulo, anzicchè essere liquidato per 10 anni, 5 mesi e 17 giorni come calcolato dal verificatore, decorre dalla fine dell’occupazione d’urgenza e quindi va applicato al minor periodo di 7 anni, cinque mesi e 17 giorni, fermo restando l’ammontare del risarcimento del danno calcolato dal verificatore.
Pertanto in forza di tale sentenza il Comune di Rosolini dovrà pagare ai ricorrenti un risarcimento complessivo di oltre € 410.000,00 comprensivo di spese legali di primo grado ed interessi.