La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per
sapere – premesso che:
l’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha stabilito che «(…) il titolo
conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (…) dell’istituto magistrale
abilita, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare (…)»;
il decreto interministeriale 10 marzo 1997, all’art. 2, comma 1, recita: << I titoli di studio conseguiti
al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi
quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico
1997-1998, o comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002, conservano in via
permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare (…) ai concorsi ordinari per titoli e
per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto
previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994>>;
successivamente l’articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, ha stabilito che <<I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio
dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente
l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di
partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola
elementare>>;
conseguentemente, l’esame di Stato conclusivo dei corsi di maturità magistrale conferiscono al
titolo il valore di abilitazione permanente all’insegnamento nella scuola primaria, ed inoltre, i
possessori del titolo hanno per legge il diritto a partecipare ai concorsi a cattedra per titoli ed esami
nella scuola statale;
si aggiunga che né i concorsi per titoli ed esami per la scuola elementare, né i corsi ex DM 85/2005
hanno mai avuto funzione di abilitazione all’insegnamento, costituendo i primi semplice procedura
concorsuale per l’arruolamento nelle scuole statali, i secondi finalizzati esclusivamente
all’acquisizione della cosiddetta idoneità all’inserimento nelle graduatorie permanenti ad
esaurimento;
inoltre, il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 è considerato titolo
abilitante per l’insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della legge
62/2000, tant’è che né i corsi, né i concorsi sono oggetto di valutazione nelle graduatorie interne di
tali scuole in quanto l’abilitazione è conferita dal diploma stesso;
anche la Corte Costituzionale, con la sentenza 466/1997, obter dictum, ha chiarito che il diploma
<<è in sé abilitante>>, a prescindere dai concorsi a cattedra;
in data 29 febbraio 2012 il MIUR ha sottoscritto il CCNL mobilità scuola statale il quale sancisce
che: <<Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio
conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale,
entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997>>;
il MIUR, in ottemperanza alla Direttiva 2005/36/CE ha, nel corso degli anni, riconosciuto quali
titoli di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria italiana diplomi di scuola secondaria di
II grado, di livello, quindi, equiparabili al diploma di maturità magistrale, conseguiti in altri Stati
membri dell’Unione europea, in particolare in Romania. Appare quindi immotivata qualunque
forma di disparità di trattamento e discriminazione tra cittadini italiani, in possesso di titolo definito
per legge abilitante, e cittadini di altri Stati membri, in possesso di titolo analogo e definiti anch’essi
abilitati nei rispettivi Paesi, ai quali lo Stato italiano ha consentito l’accesso alle graduatorie
permanenti/ad esaurimento, se non addirittura al ruolo, senza che a quest’ultimi fosse richiesto il
superamento di alcuna procedura concorsuale per titoli ed esami;
si apprende che, in questi giorni, a seguito di diverse denunce giunte in sede europea circa il
mancato riconoscimento della qualifica italiana per lo svolgimento dell’attività di insegnante del
ciclo prescolastico o primario in altro Stato membro, la Commissione Europea, attraverso EU Pilot,
dopo aver esaminato la legislazione italiana, è giunta alla conclusione che per insegnare nella scuola
primaria è “giuridicamente necessario essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: laurea in
scienze dell’educazione primaria e diploma di maturità magistrale”, chiarendo, altresì, che il
superamento del concorso è necessario soltanto per ottenere una assunzione a tempo indeterminato
nelle scuole statali, predisponendo a tal fine la elaborazione di una lettera di richiamo alle autorità
italiane per chiarire e riconsiderare la posizione finora adottata sulla questione -:
se il Ministro intenda chiarire la posizione di tutti i diplomati magistrali;
se, in virtù delle norme esposte in premessa, non ritenga indispensabile salvaguardare il valore di
abilitazione all’insegnamento dei diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l’anno scolastico
1997/98 e comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002;
ad assicurare, in coerenza con il principio di non disparità e non discriminazione, ai docenti in
possesso di diploma di maturità magistrale conseguito al termine dei corsi di istituto magistrale
iniziati entro l’a.s. 1997-98 e conclusi entro l’a.s. 2001-02, la possibilità di accedere alle procedure
di reclutamento nella scuola statale alle medesime condizioni dei docenti abilitati al termine dei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o con titolo estero riconosciuto in Italia;
se, appurata la corretta interpretazione fornita dalla Commissione Europea, il Ministro intenda
provvedere con la necessaria celerità all’attuazione del diritto da parte dei richiedenti di ottenere la
certificazione richiesta, così da ridurre il rischio di sanzioni da parte delle Autorità dell’Unione
Europea e di eventuali azioni di rivalsa da parte dei cittadini italiani privati arbitrariamente e senza
giustificato motivo della possibilità di esercitare quanto in loro diritto.
ROMA – Atto Camera :Interpellanza presentata da Maria Marzana
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