Il diritto allo studio è il diritto all’accesso e al successo nel percorso formativo di ognuno, a prescindere dalle condizioni socio-economiche di partenza.
Si parla di diritto allo studio nell’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani in cui si afferma che “Ognuno ha diritto ad un’istruzione. L’istruzione dovrebbe essere gratuita, almeno ai livelli elementari e fondamentali. L’istruzione elementare dovrebbe essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e quella professionale dovrebbero essere generalmente fruibili così come pure un’istruzione superiore dovrebbe essere accessibile sulle basi del merito.”.
Anche in Italia è presente un preciso riferimento al diritto allo studio nella costituzione negli articoli 33 e 34 dove è specificato che “La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.” e ancora che “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”.
Tuttavia il ruolo della conoscenza nella nostra società fa sì che il diritto allo studio rientri nella categoria di diritto di cittadinanza da attuarsi in relazione all’art. 3 della costituzione che obbliga lo stato ad abbattere gli ostacoli di ordine economico e sociale per garantire l’eguaglianza dei cittadini.
In questo senso si può intendere il diritto allo studio non come un insieme di diritti esercitati dallo studente nell’arco del suo percorso scolastico ma come un vero e proprio diritto all’apprendimento durante l’arco di una vita che si basa soprattutto sul successo formativo e non sulla permanenza dell’individuo in un percorso scolastico.
Con l’articolo 17 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977 in cui si delega alle regioni la competenza in materia d’istruzione si assegna loro anche il compito di dotarsi di leggi per disciplinare il diritto allo studio. Tuttavia essendo un diritto sancito costituzionalmente e quindi rivolto a tutti i cittadini è compito dello stato definire criteri minimi per garantire l’accesso al sapere a tutti gli individui.
Purtroppo il nostro paese non è mai stato un’avanguardia in materia di investimenti sulla pubblica istruzione, anzi vi sono stati parecchi provvedimenti che hanno fortemente debilitato la già fragile macchina che era la scuola statale italiana come ad esempio la legge 133 del 2008, legge finanziaria che contiene negli articoli 15, 16, 17, 64 e 66 pesanti tagli all’istruzione pubblica.
Più in generale però nessuna istituzione ha mai fatto un importante investimento sulla formazione della cittadinanza intesa come scuola e ne è l’attuale conferma il governo insediatosi un anno fa che interrompe una politica di mancato dialogo ma continua sulla linea del non investimento.
In Sicilia il diritto allo studio oltre che dall’articolo 17 del D.P.R. 616/1977 è previsto dallo statuto della regione siciliana negli art. 14 e 17; in concretezza però non esiste nessun provvedimento legislativo che parla di istruzione superiore e faccia riferimento al diritto allo studio e ne è conseguenza lo stato di totale inadeguatezza e abbandono del sistema scolastico locale.
Un vero ed importante investimento sull’istruzione pubblica in Sicilia è stato più volte snobbato a favore di una politica volta alla poca trasparenza e al clientelismo e ciò ha portato la nostra regione ad essere la coda del treno tra i sistemi di istruzione nazionale non garantendo pieno accesso al sapere a tutte le categorie sociali e costringendo il più delle volte i giovani a fuggire dal nostro territorio o ancora peggio ad abbandonare gli studi.
Ed è proprio quest’estrema debolezza della scuola che ha rappresentato uno dei punti di forza della criminalità organizzata che nel tempo ha intercettato e continua a intercettare ragazzi che non sono economicamente in grado di intraprendere un percorso di studi e trovano insoddisfacente la qualità dell’istruzione siciliana preferendo troppo spesso infiltrarsi nella criminalità piuttosto che proseguire gli studi.
In una regione dove 9 edifici scolastici su 10 non sono a norma e il 52% sono in stato di pericolo, dove non esiste un valido ed economico sistema di trasporti con agevolazioni agli studenti, dove non è mai stato implementato un solido pano di welfare studentesco e soprattutto dove la dispersione scolastica raggiunge picchi del 30% c’è la necessità di un profondo cambio di rotta in materia di investimenti.
Una legge quadro regionale sul diritto allo studio di cui solo la nostra regione in tutto il Paese è sprovvista è fondamentale per mettere le basi su cui costruire un piano di investimenti sulla scuola pubblica in materia di edilizia scolastica, welfare studentesco, trasporti, agevolazioni e gratuità, libero accesso al sapere, città e spazi a misura di studente.
Un territorio come la Sicilia, pieno di disagi e profondamente colpito dalla crisi economica che sta imperversando nel nostro Paese, solo ripartendo dagli studenti e quindi dalla pubblica istruzione e dalla cultura può sperare di riprendersi.
TITOLO I – Disposizioni generali
Principi
Partendo da questa premessa è necessario che la Regione Sicilia si renda conto che il sistema scolastico e formativo è lo strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo di un territorio, e considerate le tante difficoltà in cui versa il territorio siciliano, crediamo che siano urgenti degli interventi per incentivare e migliorare l’organizzazione e l’efficienza di questo sistema ma anche per ottimizzarne l’utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l’accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.
E’ quindi compito della regione disciplinare gli interventi per il diritto allo studio, al fine di renderlo effettivo, e di garantire il successo scolastico e formativo dei giovani, in attuazione dei principi espressi dalla Costituzione ma anche in conformità al nostro Statuto regionale.
A nostro parere questi interventi devono essere volti non solo a rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla piena esigibilità del diritto all’apprendimento di cui parlavamo sopra, ma anche ad assicurare lo sviluppo dell’identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell’uguaglianza e delle pari opportunità di ciascuno, in relazione alle sue condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
Per realizzare questi obiettivi la Regione deve promuovere, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, nel rispetto delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione, una serie di azioni volte a garantire a tutti l’accesso al sapere e il sostegno per il compimento del cammino educativo fino ai più alti gradi degli studi, valorizzando la centralità del sistema pubblico dell’istruzione, in modo da rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita.
Queste azioni devono essere programmate in un quadro complessivo che, a partire dalle realtà scolastiche, educative e formative esistenti sul territorio, facenti parte del sistema pubblico della scuola statale, sia volto a potenziarne l’integrazione e a valorizzarne le specificità.
In questo quadro è fondamentale che la regione e gli altri Enti locali pongano a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche statali, degli Enti locali stessi, degli enti di formazione professionale, dell’associazionismo, dei sindacati e delle parti sociali.
Oggetto
In base ai principi sopra elencati pensiamo che debbano essere oggetto specifico di questa legge le azioni che favoriscono:
a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione.
b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell’istruzione e della formazione.
c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, sociosanitari, culturali, ricreativi e sportivi.
d) il riequilibrio dell’offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l’ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio.
e) il sostegno al successo scolastico e formativo.
Finalità ed obiettivi
A nostro parere, attraverso questa legge e le azioni che ha come oggetto al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, gli obiettivi di cui si deve proporre la Regione Sicilia devono essere quelli di:
a) consentire a tutti la frequenza della scuola di ogni ordine e grado, compresa quella per l’infanzia, del sistema nazionale d’Istruzione.
b) favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e assicurare una reale uguaglianza di opportunità educative, attraverso l’eliminazione dei condizionamenti di ordine economico e sociale che ostacolano l’effettivo adempimento dell’obbligo scolastico e che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
c) assicurare il proseguimento degli studi oltre la scuola d’obbligo e il raggiungimento dei gradi più alti degli agli alunni capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
d) creare dei percorsi che mettano in atto forme di alternanza tra formazione e lavoro durante tutto il periodo dell’obbligo scolastico e formativo (apprendistato).
e) favorire la partecipazione degli alunni alle iniziative volte ad offrire alla scuola opportunità culturali e sociali, alle attività volte all’orientamento universitario e a quelle volte all’orientamento professionale e di raccordo con il mondo del lavoro.
Nel quadro degli interventi di cui abbiamo parlato prima, particolare riguardo dovranno assumere il recupero e l’integrazione scolastica e sociale degli alunni colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e degli alunni di diversa provenienza culturale, sociale ed etnica.
TITOLO II – Interventi e destinatari
Interventi
E’ fondamentale l’attivazione di strumenti per la promozione della conoscenza e della cultura come risorsa per lo sviluppo di una società solidale e di una economia della conoscenza.
La legge dovrebbe definire con chiarezza le responsabilità proprie della Regione ma anche degli enti locali che vanno ulteriormente rafforzate soprattutto nell’ambito del disagio sociale e all’intercultura.
E’ necessario definire, in ogni Comune, l’istituzione di una Anagrafe degli studenti per fasce di età (0/3, 3/6; 6/14; 14/19) per assicurare a tutti la scolarizzazione, prevenire la mortalità scolastica (abbandoni, evasioni……) e contenere i fenomeni di devianza.
Pertanto gli interventi oggetto della presente legge devono essere:
a) interventi volti a favorire l’accesso e la frequenza del sistema scolastico, che comprendono servizi individuali e collettivi: trasporti e mensa, libri di testo ed altro materiale didattico, interventi destinati a portatori di handicap e interventi volti a garantire ai capaci e meritevoli, privi di mezzi, il proseguimento degli studi oltre la scuola dell’obbligo;
b) interventi volti a favorire la partecipazione degli alunni ad iniziative dirette alla qualificazione del processo educativo: sostegno a iniziative volte ad offrire al mondo della scuola opportunità di rapporti con le strutture extra-scolastiche, ricreative, culturali e sportive; sostegno a iniziative volte ad offrire agli studenti orientamento e collegamento con l’università e con il mondo del lavoro.
Tipologia degli interventi
Per il perseguimento delle finalità della presente legge devono essere programmati e attuati, in rapporto alle disponibilità finanziarie, i seguenti interventi:
Scuole materne: Il primo passo dovrebbe essere la diffusione degli asili nido sul territorio e l’eliminazione delle liste d’attesa, assicurando l’inserimento dei minori a maggior rischio di integrazione sociale attraverso interventi, in particolare nelle grandi città e nei grandi quartieri caratterizzati da situazioni di svantaggio sociale, che rendano gratuito l’accesso al nido per le famiglie meno abbienti e sensibilizzando i Comuni a redigere graduatorie più legate al disagio sociale che all’occupazione (tenuto conto dell’alto tasso di lavoro nero).
In prospettiva occorre:
– attivarsi, in tempi brevissimi, per una legge sui diritti dell’infanzia 0/6 anni che preveda servizi ed interventi in favore dei minori di tale fascia d’età;
– prevedere la costituzione generalizzata di équipe specializzate nell’individuazione precoce di disturbi/problemi che generano dispersione/disagio (dislessia, disgrafia, discalculia, ipoacusia …..) che intervengano sistematicamente nelle scuole e predisposizione di interventi specialistici (logopedia, ….);
– disporre, in collaborazione con l’ASP e con la medicina di base, screening all’interno delle scuole che prevedano, all’ingresso alla scuola dell’infanzia (o al nido): visita oculistica, visita audiologica, visita ortodontica e visita auxologica per l’accertamento della normalità della crescita e dello sviluppo e per diagnosi precoce e terapia delle anomalie della crescita e dello sviluppo; ripetizione dei controlli con cadenza almeno triennale,
Obiettivo fondamentale come precondizione per il raggiungimento di tutti gli ulteriori obiettivi è la scolarizzazione precoce:
la scuola dell’infanzia intesa come luogo/contesto educativo pensato intenzionalmente e organizzato professionalmente per rispondere ai bisogni dei bambini è di fondamentale importanza per rimuovere i deficit difficilmente colmabili dopo i 3 anni e che, negli anni successivi, genereranno dispersione e perdita di capitale umano.
Lo sviluppo e la qualificazione dei servizi per la prima infanzia, dagli asili nido alla scuola dell’infanzia, una legge per l’istituzione di una commissione di inchiesta sulla povertà minorile, interventi organici e costanti sul fenomeno dilagante del lavoro minorile, la tutela e il sostegno alla famiglia attraverso provvidenze economiche e normative che aiutino a vivere pienamente e serenamente la genitorialità si coniugano con la grande battaglia per la qualità della scuola per assicurare ai bambini il “benessere totale” e per formare cittadini.
Borse di studio: Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione per tutti gli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione la Regione deve intervenire attraverso l’attribuzione di borse di studio agli allievi meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale.
Occorre creare vero e proprio sistema regionale di borse da garantire ai meno abbienti in base alle fasce di reddito a cui appartengono, cercando di allargare il più possibile gli assegnatari delle stesse, ma anche di borse di studio che premino il merito, non tanto in termini di valorizzazione delle eccellenze, quanto di valorizzazione del progresso formativo.
La Regione deve provvedere direttamente alla liquidazione delle borse di studio mediante la istituzione di un apposito capitolo di spesa.
La Giunta regionale, a garanzia dell’uniformità di trattamento, deve stabilire altresì le modalità attraverso le quali le Province, di intesa con i Comuni, provvedono all’assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione delle scuole.
Libri di testo e materiale didattico: E’ necessaria anche una politica per garantire a tutti il cosiddetto Kit scolastico (zaini, penne, matite,…), nonché la totale gratuità degli strumenti didattici per gli studenti degli istituti tecnici e professionali, a partire da una politica del comodato d’uso.
I Comuni devono provvedere direttamente o per il tramite degli organi collegiali della scuola, alla fornitura gratuita o in comodato o semigratuita di libri di testo e di altro materiale didattico di uso individuale nonché ad altre forme di facilitazioni a favore degli alunni appartenenti a famiglie il disagiate condizioni economiche,.
Biblioteche scolastiche: I comuni devono assegnare contributi alle scuole aventi sede nel proprio territorio, anche se in sezioni staccate, per la costituzione ed il successivo incremento di biblioteche di classe, di circolo e di istituto, con possibilità di uso domiciliare dei testi, nonché per la fornitura di sussidi didattici integrativi del materiale bibliografico.
All’erogazione gratuita dei libri di testo agli studenti i comuni devono provvedere con i fondi appositamente stanziati dallo Stato, determinando le modalità di acquisto e di distribuzione dei libri medesimi d’intesa con i Consigli delle scuole interessate.
Mense scolastiche: I servizi di mensa previsti nella presente legge devono essere organizzati dai Comuni laddove ha sede la scuola sia in funzione delle esigenze connesse all’attività didattica, sia in funzione delle esigenze degli studenti pendolari.
Tali servizi devono essere preferibilmente gestiti direttamente dalle istituzioni scolastiche provviste di strutture e attrezzature ovvero tramite appalto o convenzione.
I servizi relativi alle mense scolastiche devono essere realizzati in modo da favorire l’attuazione del tempo pieno nelle scuole dell’obbligo, agevolare la regolare frequenza nelle scuole superiori e garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare.
Edilizia scolastica: Crediamo che la Regione debba provvedere ad una politica di monitoraggio continuo sulla situazione dell’edilizia scolastica, ottenere più finanziamenti per la manutenzione straordinaria e spendere più soldi per la manutenzione ordinaria per le scuole.
Occorre definire un’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica e stabilire investimenti e piani di intervento provinciali e regionali.
E’ necessario anche nominare una commissione permanente che indaghi sulla regolarità degli appalti e della messa in sicurezza, troppo spesso condizionati dall’operato della criminalità mafiosa organizzata, bloccare la politica degli affitti e rilanciare un piano pluriennale per la costruzione di nuove scuole.
La Regione, quindi, nell’ambito di un piano regionale per il diritto allo studio, deve formulare un piano di settore per l’edilizia scolastica. Il piano deve prevedere:
– un progetto per il risanamento degli edifici scolastici di proprietà degli Enti locali;
– un progetto finalizzato alla realizzazione di centri scolastici, con l’attribuzione di contributi a copertura della spesa per interessi, sui mutui contratti dai Comuni e dalle Province, per la costruzione di edifici scolastici.
La programmazione degli interventi di competenza regionale in materia di edilizia scolastica, che concernono l’acquisto, la costruzione di nuovi edifici scolastici, il completamento l’ampliamento e il riattamento di quelli già esistenti, deve essere svolta dall’Assessorato alla P.I. della Regione.
Per i suddetti adempimenti l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, tenendo conto dei piani di intervento elaborati dai comuni, dalle Province, sulla base della programmazione distrettuale considerate le carenze di strutture di edilizia scolastica sul territorio, deve formulare una proposta di interventi.
Tale proposta deve essere articolata con ordine di priorità anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado.
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione, sentita la competente Commissione consiliare, deve inviare tale proposta al gruppo di lavoro intersettoriale nominato dalla Giunta regionale, per la successiva elaborazione del piani pluriennali e dei programmi annuali di finanziamento ferme restanti le priorità indicate sulla proposta.
Servizi di trasporto: La Regione deve promuovere e organizzare servizi di trasporto scolastico e deve concedere rimborsi totali o parziali per le spese di viaggio.
I criteri e limiti per la realizzazione dei servizi di trasporto devono essere stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale.
Il servizio di trasporto deve essere gratuito e il rimborso deve essere totale per gli alunni delle scuole dell’obbligo.
In mancanza di un servizio di trasporto, la Giunta regionale può concedere agli alunni delle scuole dell’obbligo ammissibili a fruire del servizio sulla base delle percorrenze chilometriche prestabilite un contributo in relazione alla distanza chilometrica da percorrere compresa tra l’abitazione e la più vicina sede scolastica di pertinenza.
L’ammontare di detto contributo non può comunque essere superiore alle corrispondenti tariffe per il rimborso spese di viaggio fissate dalla Regione per i propri dipendenti.
Il servizio deve essere gratuito ed il rimborso deve essere totale per i destinatari degli interventi stabiliti dalla presente legge se appartenenti a famiglie in condizioni economiche disagiate.
Assistenza medica: Le funzioni relative ai servizi di medicina scolastica, ivi compresi gli interventi di tipo specialistico e l’assistenza a favore dei minorati psico-fisici, spettano ai comuni. Questi devono programmare e realizzare, con carattere di priorità, interventi atti a favorire l’inserimento nelle normali strutture scolastiche degli alunni in difficoltà di sviluppo e di apprendimento.
Per facilitare il pieno inserimento degli alunni portatori di handicap nella comunità scolastica devono essere attribuiti strumenti specialistici rispondenti a tale fine. I comuni singoli o associati devono coordinare gli interventi di assistenza sociale con quelli di assistenza sanitaria.
Al fine di raggiungere la necessaria unitarietà degli interventi, l’assistenza socio-psicologica, connessa ai problemi pedagogici, deve essere prestata attraverso le strutture socio-sanitarie istituzionali del territorio, in raccordo con la programmazione educativa e didattica di carattere generale e specifico. I servizi di assistenza socio – medico – psichica devono essere quindi effettuati dalle Unità Sanitarie Locali in base alla vigente normativa statale e regionale. Le modalità di attuazione di questi servizi devono essere regolate da appositi protocolli d’intesa.
In particolare, l’inserimento degli invalidi, degli emarginati e dei disabili fisici, psichici e sensoriali, deve essere favorito mediante fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati, nonché mediante la concessione di assegni individuali o posti in convitti o residenze, utilizzando comunque ogni altro strumento, idoneo a superare l’emarginazione.
Tali servizi devono riguardare:
a) la prevenzione primaria e secondaria;
b) l’educazione sanitaria, svolta nelle scuole con riferimento a corsi di aggiornamento per insegnanti, conferenze e seminari per genitori ed alunni;
c) controlli dietetici sulle mense e controlli sanitari al personale delle stesse per gli obblighi di legge.
La Regione deve anche garantire percorsi formativi agli alunni ricoverati in ospedale o in regime di day hospital. A tal proposito deve prevedere interventi, finalizzati ad integrare quanto disposto dalla normativa nazionale, relativi alla didattica in ospedale e in ambito domiciliare o con altre iniziative didattiche e culturali mirate.
A tal fine, la Regione deve stipulare protocolli d’intesa con le A.S.L., le Aziende ospedaliere e l’Ufficio Scolastico Regionale.
Lavoratori-studenti: I servizi e gli interventi devono essere destinati anche ai lavoratori studenti e agli adulti che frequentano corsi finalizzati al compimento dell’obbligo scolastico o al conseguimento di diplomi rilasciati da scuole secondarie superiori.
I comuni possono stanziare appositi contributi per il sostegno dei corsi sperimentali per lavoratori istituiti dallo Stato o promossi d’intesa con le Organizzazioni sindacali.
Studenti-Lavoratori: Al fine di favorire lo sviluppo di conoscenze pratiche è necessario attivare degli stage in un percorso che corra parallelamente alle attività didattiche, il quale deve essere luogo di formazione direttamente all’interno del mondo delle imprese o negli spazi di lavoro, e che essi riguardino specificatamente l’attività di una o più materie svolte durante il percorso a scuola.
La Regione deve riconoscere i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell’apprendistato:
a) valorizzare e certificare dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato;
b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;
c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutori;
d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;
e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti
Al fine che gli stage siano realmente utili è necessario che si affianchi al percorso dello studente un insegnante che verifichi realmente lo svolgimento di tale attività e che essa abbia un reale valore formativo. Riteniamo che tale opera sia particolarmente importante nel piani di studio degli istituti professionali e che quindi sia necessario per tali indirizzi un’attenzione specifica. Occorre anche un migliore orientamento per facilitare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro.
Carta Io Studio e agevolazioni varie (Musei, trasporti, cinema ecc..): Occorre un reale investimento sulla carta di cittadinanza studentesca nazionale “IoStudio ” in modo da garantirne agevolazioni vere per la fruizione di cultura e sapere a livello territoriale. A tal proposito la Regione dovrebbe realizzare un coordinamento con le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio – cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, biblioteche, attività sportive, attività di volontariato e simili – anche mediante il loro inserimento nei progetti formativi e dovrebbe adottare misure volte a garantire gratuità ed agevolazioni agli studenti in possesso della Carta Io Studio per l’accesso a queste attività.
Sostegno all’integrazione dei soggetti in situazione di handicap: Per garantire il diritto allo studio degli studenti disabili è necessario considerare la presenza dei diversi attori chiamati in causa: scuola, ASL, Regioni ed Enti Locali, che detengono competenze diverse rispetto alle persone con disabilità e rispetto ai servizi a loro rivolti. Una legge regionale deve agevolare il coordinamento delle istituzioni per favorire l’esercizio del diritto allo studio e l’integrazione, garantendo per questi soggetti l’accesso ai più alti livelli di istruzione e formazione, anche attraverso l’individuazione di percorsi e il coordinamento con le istituzioni formative nelle fasi di passaggio tra diversi percorsi formativi.
La Regione, quindi, al fine di garantire l’integrazione nel sistema scolastico e formativo di alunni disabili deve emanare indirizzi agli Enti locali ed alle A.S.L. competenti per coordinarne le azioni specifiche sulla base di protocolli d’intesa. Essa, attraverso la programmazione pluriennale, deve definire la natura e la quantità di risorse che il sistema integrato socio-sanitario deve impegnare per contribuire a rendere effettivo il diritto all’integrazione scolastica e formativa degli alunni disabili o non autosufficienti nonché di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.
In tale quadro e nell’ottica di tali obiettivi, con riferimento agli alunni disabili sensoriali, la Regione deve promuovere anche l’utilizzo dei linguaggi dedicati. In particolare, per gli alunni disabili la cui famiglia si trovi nella situazione economica per aver diritto alla borsa di studio di cui all’articolo, quest’ultima può essere utilizzata per ulteriori interventi speciali.
Nell’ambito degli accordi di programma stipulati fra Enti locali, organi scolastici ed Aziende Unità sanitarie locali in particolare:
a) i Comuni devono provvedere – nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l’Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali – agli interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione;
b) le Aziende Unità sanitarie locali devono provvedere alla certificazione, partecipare alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuare le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.
c) la scuola deve provvedere a formulare programmi operativi formativi ed a gestire il piano educativo-formativo individualizzato assicurando altresì l’armonizzazione dei diversi interventi nel rispetto dei ruoli e delle competenze demandate a ciascun soggetto istituzionale.
Sostegno all’integrazione degli immigrati: Gli interventi in favore dei migranti devono tenere in considerazione da una parte l’inserimento, con corsi di cittadinanza, ivi quella studentesca, corsi di lingua italiana, e dall’altra la valorizzazione e il mantenimento del bagaglio culturale di partenza del migrante (lingua madre in primis).
È importante intervenire rispetto alla situazione familiare degli studenti migranti, in modo da facilitare l’acquisizione di diritti e doveri di cittadinanza e della lingua italiana da parte dello studente e della famiglia stessa.
La Regione, quindi, deve indirizzare e coordinare gli interventi degli Enti locali volti all’integrazione scolastica degli alunni stranieri e deve sostenerne le iniziative anche di mediazione culturale. Queste azioni possono essere promosse e gestite dalle singole Istituzioni Scolastiche, dagli Enti locali o dai soggetti del Terzo settore e possono svolgersi sia nell’ambito del tempo scuola, sia al di fuori del normale percorso scolastico.
Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio degli alunni stranieri, la Regione deve anche promuovere protocolli d’intesa con le A.S.L., i Comuni e l’Ufficio Scolastico Regionale per garantire le prestazioni sanitarie ed assistenziali di base relative al percorso scolastico e formativo.
La Regione deve favorire, altresì, l’attivazione di iniziative al fine di consentire il completamento del percorso formativo prescelto dai giovani stranieri, anche nell’ambito di progetti internazionali.
Progetti regionali: La giunta regionale, anche sulla base di proposte formulate da Enti locali territoriali, organismi scolastici, Enti ed Istituzioni culturali, sentito il parere della competente Commissione consiliare, utilizzando i fondi regionali destinati alla presente legge, deve approvare un programma di progetti che riguardano:
a) l’elaborazione di progetti volti a promuovere il successo scolastico e formativo;
b) l’elaborazione di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale;
c) la realizzazione di percorsi di educazione degli adulti in integrazione con l’istruzione, la formazione professionale e l’università;
d) progetti formativi che comportano la partecipazione delle strutture culturali, scientifiche e sportive esistenti sul territorio;
e) progetti formativi mirati all’applicazione dell’innovazione tecnologica alle metodologie di insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali e all’informatica;
f) progetti volti a garantire l’integrazione tra i servizi sociali e l’istruzione e la formazione;
g) progetti volti alla rimotivazione formativa di giovani e adulti;
h) progetti di istruzione e formazione volti all’educazione alla legalità, all’intercultura, alla pace, al rispetto della dignità e dei diritti umani e alla crescita della cittadinanza attiva.
i) progetti volti a favorire la conoscenza dei musei e dei parchi, anche mediante visite guidate, nonché la produzione di materiali di supporto didattico;
l) progetti volti a favorire l’inserimento nelle istituzioni scolastiche dei minorati fisici, psichici e sensoriali, anche mediante servizi di sostegno, accompagnamento e trasporto, fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati;
m) progetti volti a favorire l’applicazione di strumenti informatici per la didattica e la ricerca;
n) progetti volti a favorire la conoscenza dell’originale patrimonio di cultura, lingue e tradizioni della Sicilia con particolare attenzione per le sue espressioni locali.
Il programma sarà coordinato dalla Giunta regionale, d’intesa con gli Enti locali territoriali interessati, e la gestione dei progetti potrà essere demandata ai soggetti proponenti.
Nella legge va programmata e attuata altresì qualsiasi altra iniziativa volte a favorire il diritto allo studio (viaggi di studio e mobilità studentesca, servizi di promozione culturale, ricreativo e delle attività sportive, acquisto di scuolabus, acquisto di attrezzature per cucine, refettori e per laboratori scolastici, politiche di sostegno e corsi di recupero gratuito, informazione al fine di creare vera e propria cittadinanza studentesca che sia consapevole dei propri diritti e del proprio ruolo di rappresentanza all’interno della comunità scolastica).
Destinatari degli interventi
Gli interventi di cui sopra devono essere attuati in favore degli alunni delle scuole statali materne, dell’obbligo e secondarie superiori e dei frequentanti corsi per adulti.
TITOLO III – Ordinamento istituzionale delle funzioni e strumenti per la concertazione sociale
Funzioni degli enti locali e organi di controllo
Nella legge sarà fondamentale stabilire i ruoli degli enti istituzionali dalla Regione ai Comuni passando per le province, realizzare un piano regionale degli interventi per il diritto allo studio, istituire una conferenza regionale per il diritto allo studio che abbia il compito di elaborare proposte per gli interventi della previsti dalla legge e di valutarne l’attuazione e l’istituzione di appositi organi di vigilanza e controllo affinché tutte le disposizioni date dalla legge vengano applicate.
TITOLO VI – Disposizioni transitorie, finanziarie e finali
Norme finanziarie
Per far sì che possa essere attuata è fondamentale che la legge venga finanziata. La legge dovrà essere finanziata mediante l’istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che dovranno essere dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
Abrogazioni
Con la nuova legge dovrà essere abrogata la L.R. 3 ottobre 2002, n. 14 “Norme per l’erogazione del buono scuola ed interventi per l’attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell’infanzia, elementari e secondarie.”
Dovranno essere abrogate inoltre le norme incompatibili con essa.
Entrata in vigore.
Realizzata la legge, deve essere dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 127 della Costituzione e dell’art.13 dello statuto regionale e deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
In questa proposta vengono definite soltanto le linee guida dei principi e degli interventi che la Regione dovrebbe attuare in materia di diritto allo studio. Queste saranno sviluppate con ulteriori contenuti, soprattutto per definire meglio le procedure e le modalità con cui dovranno essere applicati gli interventi, in sede di discussione della proposta al termine del dovrà essere sviluppato e articolato il testo della legge.
Rete degli Studenti Medi Sicilia
FLC CGIL Sicilia