Con la presente si rende noto alla S. V. che la legge regionale del 16 Dicembre 2008 n. 22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica”, stabilisce all’Art. 1 (Composizione delle giunte comunali e provinciali) che “L’articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 33. Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali – 1. La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell’organo elettivo di riferimento e, limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere inferiore a 4. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4.
La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica”.
Pertanto,poiché la finalità della norma è quella del contenimento della spesa si ritienine quanto mai necessario procedere con urgenza alla modifica dello Statuto, così da adeguare l’organizzazione amministrativa del Comune di Rosolini alla normativa vigente
Palermo, 20 Dicembre 2011
On.le Giuseppe Gennuso