Eva Brugaletta
È stato notificato tre giorni fa ai consiglieri comunali il precetto della Prefettura che intima la convocazione della massima assemblea cittadina utile a deliberare il dissesto finanziario del Comune. A decorrere dall’otto aprile, il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Quarrella, dispone di venti giorni di tempo per riunire l’assise, che si troverà costretta a votare lo strumento di risanamento finanziario alternativo. Se l’assemblea non dovesse adempiere, la Prefettura nominerà una commissario, che delibererà il dissesto al suo posto e provvederà a sciogliere il consiglio comunale.
Quarrella, che ha fornito il documento della prefettura, attende ora la preparazione della delibera di dissesto per convocare il consiglio comunale. L’assemblea, rende noto il presidente dell’assise, è probabile sia riunita nei giorni che vanno dal 17 al 22 aprile.
Sul dissesto, chiarisce le idee il professore Sesto Bellisario, storico ed intellettuale ispicese. «La fattispecie – spiega Bellisario – è disciplinata dall’articolo 244 del Testo unico sull’ordinamento locale. Stabilisce il dissesto finanziario quando un Comune non è più in grado d’assolvere alle funzioni ed a provvedere ai servizi indispensabili. E quando esistono crediti di terzi nei confronti dell’Ente, che, quest’ultimo, non riesce a fronteggiare coi mezzi ordinari del riequilibrio di bilancio e del debito fuori bilancio. Inoltre, la mancata definizione di un piano di rientro – evidenzia il professore – espone un’amministrazione alla spirale perversa degli interessi passivi: anche se non si contraggono nuovi debiti, ogni giorno la massa debitoria aumenta per effetto degli interessi».
La dichiarazione di dissesto congela la scadenza del bilancio di previsione (che scade alla fine del mese di maggio), mettendo in moto una procedura diversa per la definizione e l’approvazione del bilancio stesso. «Il consiglio comunale – spiega meglio Bellisario – deve redigere un bilancio risanato, che consenta di superare gli elementi che hanno prodotto il dissesto: per esempio una spesa eccessiva per il personale o per i servizi. Il dissesto determina quindi una cesura tra la gestione del bilancio passato e quella presente e futura: tutto ciò che appartiene alle spese del passato, compresi i residui attivi e passivi non vincolati, è estrapolato dal bilancio comunale e passato ad una gestione straordinaria garantita da tre Commissari (nominati dalla prefettura). Questa commissione (la commissione dissesto) s’occupa del bilancio, con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente, redigendo un piano d’estinzione che azzera la situazione patologica che ha generato il dissesto».
I vantaggi del dissesto riguardano il blocco delle azioni esecutive, i pignoramenti, e la sospensione della decorrenza degli interessi sui debiti. «La sospensione della decorrenza degli interessi sui debiti – dice Bellisario – interrompe quella spirale perversa che produce la crescita quotidiana della massa debitoria».
Esiste però un prezzo altissimo da pagare. «Prima di tutto – evidenzia Bellisario – gli Enti locali che dichiarano il dissesto debbono provvedere al rientro finanziario con risorse economiche proprie, in quanto non esiste più la possibilità d’accendere un mutuo. Poi, l’articolo 251 del Testo unico obbliga ad adeguare le imposte, le tasse locali, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita dalla legge. Ed ancora, sui dipendenti dell’Ente, esiste l’obbligo di rideterminare la dotazione organica, collocando in disponibilità (mobilità ndc) il personale in soprannumero. Il rapporto è di un dipendente per 93 abitanti». Sono circa 70 i dipendenti comunali in esubero. Non si escludono licenziamenti nel caso fossero appurate illecite assunzioni.
Coloro i quali hanno condotto al dissesto pagheranno con l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la condanna patrimoniale, pagando sanzioni di tasca propria. «Gli amministratori riconosciuti responsabili – informa Bellisario – sono rei di danni per dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il dissesto. E, per cinque anni, non ricopriranno incarichi d’assessore, di revisore dei conti o di rappresentante di enti locali presso istituzioni, organismi ed enti pubblici o privati. L’interdizione temporanea dai pubblici uffici può essere considerata una sanzione accessoria ed automatica a quella principale della condanna patrimoniale».
Sono gravi, invece, le ripercussioni del dissesto sui creditori, che consistono nella cristallizzazione dei debiti, non producendo più interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria. «Nonché – conclude Bellisario – nell’estinzione delle procedure esecutive in corso, con conseguente inefficacia dei pignoramenti eventualmente eseguiti. E nell’impossibilità d’intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’ente».