Il ministero dell’accolito fu ripristinato nel 1972. Nella lettera apostolica « Ministeria quaedam » leggiamo: « L’accolito è istituito per aiutare il diacono e per fare da ministro al sacerdote. È dunque suo compito curare il servizio dell’altare, aiutare il diacono e il sacerdote nelle azioni liturgiche, specialmente nella celebrazione della santa messa; inoltre distribuire, come ministro straordinario, la santa comunione tutte le volte che i ministri, di cui al can. 845 del Codice di diritto canonico, non vi sono o non possono farlo per malattia, per l’età avanzata o perché impediti da altro ministero pastorale, oppure tutte le volte che il numero dei fedeli, i quali si accostano alla sacra mensa, è tanto elevato che la celebrazione della santa messa si protrarrebbe troppo a lungo. Nelle medesime circostanze straordinarie potrà essere incaricato di esporre pubblicamente all’adorazione dei fedeli il sacramento della santa eucaristia e poi di riporto; ma non di benedire il popolo » (VI). Un confronto tra i compiti precedenti e quelli attuali non lascia trasparire grandi differenze; va considerata come nuova solo la facoltà di distribuire la santa comunione in casi particolari.
Compito fondamentale dell’accolito è quello di aiutare il sacerdote e il diacono all’altare. In casi particolari egli può preparare l’altare e i vasi sacri e distribuire come ministro straordinario l’eucaristia ai fedeli.