E’ in corso di pubblicazione in gazzetta ufficiale il decreto attuativo del credito d’imposta per gli investimenti in pubblicità. Esso viene riconosciuto ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, sugli investimenti incrementali programmati ed effettuati:
– sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line);
– sulle emittenti radiofoniche e/o televisive a diffusione locale.
Misura del beneficio
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese (la maggiorazione al 90% deve ancora essere approvata dalla Commissione Europea). Per il 2018 sono stanziati 62,5 milioni di euro (di cui: 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018) e 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive)
Condizioni
Per beneficiare del credito d’imposta occorre rispettare due specifiche condizioni:
1) un incremento dell’investimento, rispetto all’annualità precedente, sul singolo mezzo di informazione (stampa da una parte, ed emittenti radiofoniche e televisive dall’altra). In particolare, il valore complessivo deve superare di almeno l’1% l’investimento realizzato nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
2) un incremento complessivo, rispetto all’annualità precedente, degli investimenti pubblicitari. Nel caso di investimenti effettuati su entrambi i canali d’informazione (stampa ed emittenti televisive), occorre preliminarmente accertare che la spesa complessiva per gli investimenti pubblicitari, effettuata nel periodo di imposta nel quale si intende beneficiare dell’incentivo, sia superiore almeno dell’1% rispetto alla spesa complessiva sostenuta nell’anno precedente (infatti, non si può beneficiare dell’incentivo per l’incremento effettuato su uno dei due mezzi di informazione (ad esempio, sulla stampa) se contestualmente si è operata una diminuzione di spesa sull’altro mezzo di informazione (il canale radio-televisivo), tale da annullare l’incremento di spesa complessivo)
NB: Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Investimenti ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta:
a) gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche sui giornali on-line, relativamente agli investimenti già effettuati, dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.
b) gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dall’ 1/1/2018.
In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese
titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori
di comunicazione e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, ad
esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale
o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di
intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso
funzionale o connesso.
Domanda di ammissione al beneficio
La domanda di fruizione del beneficio dovrà essere presentata telematicamente sull’ apposita piattaforma
telematica, entro i termini previsti dal decreto in corso di pubblicazione in gazzetta ufficiale (60 giorni). Entro
i successivi trenta giorni dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni sarà formato un elenco dei
soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in
caso di insufficienza delle risorse. L’ammontare del credito effettivamente fruibile sarà effettuata sulla base
dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che dovranno essere trasmessi con le stesse
modalità informatiche usate per la prenotazione.
La domanda di fruizione dovrà contenere, fra l’altro, il costo complessivo degli investimenti pubblicitari
effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno, esposti distintamente per le due tipologia di media (stampa e
emittenti radio-televisive), il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno
precedente, l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in
valore assoluto, l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media, il possesso dei
requisiti previsti dalla legge per la fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
Altri aspetti da attenzionare
L’effettività del sostenimento delle spese dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti
legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che
esercitano la revisione legale dei conti. Qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di
150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso
la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, il richiedente potrà beneficiare del credito
richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione)
agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta white list).
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra
agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.
Si rimane a disposizione per lo studio di fattibilità e la presentazione delle domande
Cordiali saluti
Siracusa, 29/06/2018
dott. Salvo Caligiore