In vigore la nuova ordinanza n. 33 del 18 aprile 2023 avente per oggetto “Misure urgenti volte a superare situazioni di grave incuria o degrado nei centri abitati del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”.
Detta ordinanza si è resa necessaria al fine di superare le criticità che ledono l’immagine del decoro e la percezione della sicurezza urbana, in particolare nei centri abitati del territorio comunale ed in particolare del centro storico cittadino.
Al fine di salvaguardare il decoro, la cura e l’igiene dei centri abitati, ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento, ai conduttori di immobili a qualsiasi destinazione urbanistica adibiti, posti nell’ambito dei centri abitati del Comune è stato ordinato:
a) di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro;
b) di tenere ordinate e pulite le aree private, garantendo tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti igienico sanitari, ed anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
c) di garantire un’adeguata e sicura chiusura degli immobili inutilizzati, pulire le saracinesche e le soglie, togliere i rifiuti accumulatisi o gettati attraverso gli interstizi dei serramenti all’interno dell’immobile e pulire gli spazi rientranti rispetto alla proiezione lineare della facciata prospiciente la pubblica via;
d) di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, opifici e l’adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici quali griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere;
e) di predisporre il rifacimento delle facciate degli edifici, o delle parti deteriorate di essi e dei relativi balconi, il cui degrado arrechi pregiudizio all’incolumità delle persone per il rischio attuale di cedimenti di parti di esse;
f) di provvedere alla sostituzione degli infissi danneggiati prospicienti la pubblica via o luoghi di transito e sosta di pedoni e mezzi, nonché all’eliminazione staffe, tasselli, che per le loro caratteristiche intrinseche, sporgenza, ed altezza possano arrecare pericolo alla pubblica incolumità;
g) di sostituire e/o eliminare i pluviali, le tubature o altri elementi esterni danneggiati prospicienti la pubblica via che possano arrecare pericolo all’incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;
h) di eliminare o coprire adeguatamente, la presenza di cavi, sistemi, centraline, nicchie con contatori correlati alla rete idrica, elettrica o telefonica dismessi e/o non conformi alle norme di sicurezza di cui alla legislazione vigente.
Si avverte che i soggetti indicati nell’ordinanza devono adempiere agli obblighi di cui ai punti:
a), b), c) e d) con effetto immediato e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza;
e), f), g) e h) con effetto immediato e comunque entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza
Si specifica che:
in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, fatta eccezione per i casi in cui
il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, si applichino le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 24/11/l981, n. 68
le violazioni alla presente ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite a norma delle Leggi in vigore