Nuova ordinanza del Sindaco Incatasciato per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in ottemperanza all’ordinanza n.22 dello scorso 2 Giugno del Presidente della Regione Sicilia.
Di seguito, il contenuto dell’ordinanza e quanto disposto dalla stessa:
A)CHE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI E ARTIGIANALI, LE ATTIVITA’ DI
RISTORAZIONE , LE STRUTTURE RICETTIVE E LE ATTIVITA’ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA, LE PALESTRE, I CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI:
1.Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
2.Garanzia di pulizia e igiene con frequenza almeno di due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura
3.Garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria;
4.ampia disponibilità e accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani, in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
5.Utilizzo di mascherine in tutte le possibili fasi lavorative;
6.Uso di guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
7.Accessi regolamentati e scaglioni secondo le seguenti modalità:
a)attraverso l’ampliamento delle fasce orarie;
b)per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c)per locali di dimensioni superiori a quelle della lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove è possibile, i percorsi di entrata e uscita;
8.Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata
9.Sanificare le maniglie delle porte, dei carrelli della spesa, dei banconi di vendita, delle superfici di casse e POS con soluzioni alcoliche secondo gli standard, ripetendo queste operazioni più volte al giorno.
B) Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca.
Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
C)l’apertura dell’area di Protezione Civile per eventuale attività motoria e/o sportiva individuale, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva individuale e di almeno un metro per altre attività, con vigilanza saltuaria da parte della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine;
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 del Codice penale, le sanzioni amministrative di cui all’art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli esercenti delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.