Facendo seguito alla conferenza stampa dell’Avv. Gennaro del 16.11.2013, trasmessa su Radio R.A.M. e sull’articolo pubblicato su “Giornale di Sicilia” del 17.11.2013 si replica quanto segue.
Preliminarmente, si eccepisce che lo scrivente, pur essendo un penalista – contrariamente a quanto asserito dall’Avv. Gennaro – riesce a “leggere” il dato legislativo. Infatti, non corrisponde al vero la circostanza secondo cui il giudizio di “inammissibilità” del ricorso da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n.23707 del 18.10.2013 sia il frutto di una legge sopravvenuta. Infatti, il ricorso per Cassazione è stato depositato dall’Avv. Gennaro con il numero 10815 del 2010 e come scrive la Cassazione lo stesso “è stato proposto per impugnare una sentenza depositata dopo il 02.03.2006 data di entrata in vigore del dlgs 2 febbraio 2006 n.40 e prima della legge n.69/2009 applicabile a decorrere dal 4 luglio 2009”.
Nel merito del contenuto delle dichiarazioni riportate dall’Avv. Gennaro sul GdS del 17.11.2013, è indubbio che il procedimento civile per incompatibilità ambientale e quello per mobbing sono autonomi, ma l’Avv. Gennaro omette che gli stessi hanno ad oggetto i “medesimi fatti” che – tra l’altro – anche nel giudizio di mobbing sono stati valutati dal Tribunale Civile di Siracusa (solo in primo grado) in termini diversi.
In via preliminare, si eccepisce che la sentenza n.91/2008 di primo grado del Tribunale di Siracusa riguardante il presunto mobbing è passata in giudicato solo perché l’amministrazione Savarino non ha proposto appello al giudice superiore.
Inoltre, gli stessi fatti per cui il comune di Rosolini venne condannato in primo grado sono stati valutati diversamente, in sede cautelare, dai due gradi di giudizio dello stesso Tribunale di Siracusa in cui nell’ordinanza del 13.06.2005 si legge “non pare sussistere, nella condotta del comune, la verosimile Caratterizzazione in termini di volontaria aggressione ai danni del dipendente. Infatti l’assegnazione presso il palazzo di Città, in stanza ritenuta angusta, ma munita dei mobili elencati nella nota del ricorrente del 7 settembre 2004, con il compito di coordinare gli ausiliari addetti al traffico della Piazza Garibaldi, non può essere valutata isolatamente dal contesto. Essa costituisce scelta datoriale adottata dopo che al ricorrente era stata prospettata altra soluzione relativa alle proprie attribuzioni con determina n. 47/2000 ritenuta dal ricorrente insoddisfacente in relazione alle proprie aspettative, poi disattese dal Giudice, di inquadramento superiore. Inoltre, sempre dalla medesima pronuncia, si evince il positivo riscontro dell’esistenza di ragioni di incompatibilità ambientali oggettive (palesate anche dalla richiesta del Morana del 3.7.2000 di essere sollevato dall’incarico di Reggente Comandante)relative alla permanenza nell’incarico stesso, singolarmente poi rivendicato in giudizio”. Su tale giudizio, concorda anche il Collegio del Tribunale civile di Siracusa che si pronuncia sul ricorso proposta da Morana avverso la predetta ordinanza – con decisione del 26 settembre 2005.
Inoltre, in ordine alle affermazioni dell’Avv. Gennaro secondo cui nel giudizio di mobbing i danni riportati da Morana sarebbero stati “accertati da un consulente”, si riporta quanto scrive la Corte dei Conti al punto 5.2.2. della sentenza n.2018 del 23.05.2011 (pag. 26 ss) in cui si esclude la responsabilità dello scrivente in base alle “risultanze della consulenza di parte prodotta dal Giuca” che “sembrano essere perfettamente in linea con quanto sin qui rappresentato”.
Ergo: il sindaco Savarino prima di transigere il giudizio di mobbing doveva dare un incarico ad un altro consulente per accertare se la perizia medica era corretta e, quindi, proporre appello.
Per completezza dei fatti, si fa presente che la Corte dei Conti già nel 2008 aveva aperto un procedimento contabile (n. 2006/02822/AR/331334) in ordine al presunto mobbing di Morana a seguito del quale l’ex sindaco Savarino aveva inviato allo scrivente e al dott. Puglisi con nota prot. n. 33359 del 27.11.2009 una “messa in mora e interruzione del corso della prescrizione” conclusasi con l’archiviazione in data 16 febbraio 2008 in cui si legge “dalla difesa e dalla documentazione prodotta dal dott. Puglisi è emersa una situazione peculiare e che, comunque, il Morana è stato prima trasferito a sua richiesta dopo adibito a funzioni corrispondenti alla sua qualifica”.
Trattasi di decisione mai trasmessa dall’ex sindaco Savarino agli interessati.
Ed ancora: come dichiarato dall’Avv. Gennaro quali sono stati – da parte dell’ex sindaco Savarino – “gli interessi della città non facendo pagare gli interessi”?
Sul punto nella determina sindacale n.02 del 25.06.2008 a firma di Savarino si dispone il pagamento delle seguenti somme:
– euro 100.297,10 oltre interessi legali a partire dal luglio 2004 fino al pagamento;
– euro 16.612,00 per spese processuali di cui ero 12.000,00 per onorari, euro 4.612,00 per diritti oltre a spese forfettarie, iva e cpa” .
Ora applicando quanto indicato nella precedente determina sindacale, anche a voler calcolare che il pagamento sarebbe avvenuto in un’unica rata (11 maggio 2009 – giorno della transazione) l’importo complessivo spettante ammonterebbe ad € 131.918,20.
Invece, nella delibera di G.M. n. 100 del 11 maggio 2009 si procede ad una transazione bonaria per il soddisfo della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 91/2008 per un importo pari ad €. 133.223,53.
Ma quali sono stati gli “interessi della città”? Anche a voler riconoscere il comportamento mobbizzante a carico di Morana, la Corte dei Conti di appello con sentenza n.78/A/2012 ha riconosciuto solo euro 25.000,00.
Trattasi, invece, di una tipica ipotesi di mala gestio.